PER INTRODURRE NEL SISTEMA COSTITUZIONALE L’ ISTITUTO DEL REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER LE LEGGI DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI – RIFERIMENTO ARTICOLO 138) E LEGGE 25 MAGGIO 1970 N. 352
PREMESSA
La Repubblica è democratica e la sovranità appartiene al Popolo solo se il Popolo può determinare se stesso esprimendo il proprio potere sovrano e costituente nel partecipare in prima persona a deliberare i principi, i contenuti, gli scopi, le regole e le leggi della propria Costituzione.
Oggi il corpo elettorale e il Paese non ritengono più sufficiente che Parlamenti con scarso riconoscimento elettorale e legittimità democratica, possano detenere il potere assoluto sulla legge fondamentale dello Stato: ricordiamo che ogni legittimazione proviene dal Popolo e da nessun altro.
Vogliamo far presente tre fatti incontrovertibili:
1. che la sovranità del Popolo ha nella approvazione e legittimazione della Costituzione, la prima e suprema espressione;
2. che è fattibilissimo si verifichi una situazione in cui i due terzi dei parlamentari possono “legalmente” fare quello che vogliono: modificare a piacere la Carta fondativa fino a privare dei diritti fondamentali il restante terzo del corpo Parlamentare e l’intera Nazione per farne la Costituzione della maggioranza parlamentare di turno, o del Governo in carica. Basti ricordare quanto accaduto nel 2022 con la modifica parlamentare dell’Articolo 9) che avrebbe dovuto rimanere principio non modificabile.
Il tutto col placet del Presidente della Repubblica e degli Organi di Garanzia.
E senza che il Popolo potesse impugnare il referendum oppositivo.
3. Le attuali Istituzioni, ben arroccate nei loro privilegi, non hanno alcuna volontà di mettere a repentaglio il loro monopolio assoluto sul potere politico decisionale, andando a creare una nuova Assemblea costituente che revisioni profondamente la Costituzione e l’attuale modello politico decisionale.
Segnali allarmanti ci dicono che è tempo di una sovranità popolare concreta e che il Popolo si erga a unico baluardo di certezza affiancando le Istituzioni delegate per intervenire anch’esso in modo diretto sulla Costituzione, in modo democratico, legale, pacifico, regolamentato e fare assurgere l’attuale democrazia italiana a un nuovo status, qualitativamente migliore e più completo, adeguando i diritti di partecipazione dei Cittadini alle esigenze del Paese e dell’attuale periodo storico.
Compito della Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli politici in modo che ogni Cittadino abbia il diritto e il potere di co – partecipare a definire quei “limiti e forme della Costituzione “ entro cui esercitare la propria sovranità ogni giorno della vita.
Questo principio fu affermato già dall’articolo 28 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, base dell’Atto Costituzionale della Repubblica francese del 1793 , con questa formulazione:
«Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione.
Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future»
In poche parole intendiamo prevedere, nel nostro sistema costituzionale, l’esercizio del potere di revisione costituente anche da parte del Popolo sovrano che interviene con l’adeguato strumento di democrazia diretta che sulla base di altre Costituzioni ( Svizzera, Irlanda, Australia, Danimarca, Giappone, Turchia, Estonia, Lettonia..) abbiamo individuato nell’
Istituto del Referendum confermativo obbligatorio per le leggi di revisione della Costituzione e delle Leggi costituzionali.
Istituto che la dottrina in modo unanime considera legittimo, dato che nelle democrazie il titolare di suprema istanza della sovranità è esclusivamente il “Popolo” e lo strumento di esercizio è il referendum.
In un momento storico molto delicato sia dal punto di vista economico (a causa della crisi che affligge tutta l’Europa) sia dal punto di vista socio-culturale (per le forti spinte dal basso che richiedono una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza), con questa proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare ci proponiamo di rafforzare, nel nostro sistema costituzionale, l’esercizio del potere politico da parte del Popolo sovrano e cioè la democrazia diretta.
Siamo convinti che l’adeguato controllo di una classe politica sempre più chiusa e meno rappresentativa del Paese e la maggior responsabilizzazione dei rappresentanti politici passino necessariamente attraverso un deciso allargamento e rafforzamento del potere decisionale dei Cittadini.
” In primo luogo c’è una facoltà che spetta, in modo assoluto e originario, ai membri di qualunque aggregato politico. Per il solo fatto di unirsi politicamente, una pluralità di cittadini acquista questa facoltà, cioè il potere costituente. Esso è il diritto di ” darsi le regole per stabilire le regole”. E’ un diritto non delegabile, perchè, come dicono i giuristi, ” indisponibile”. Non ci si può spogliare di tale diritto: questo è un caposaldo ben fermo della dottrina politico-costituzionale europea a partire dalla rivoluzione francese. Infatti le Costituzioni più recenti – la francese, la spagnola – prevedono tutte che le modifiche costituzionali si debbano sottoporre a referendum popolare. Se si adottano modifiche che implicano l’esercizio del potere costituente, la parola spetta al popolo.”
(Gianfranco Miglio)
LA PROPOSTA
Per realizzare questo nobile scopo seguiremo la via prevista dalla Costituzione Italiana:
– Iniziativa legislativa, prevista dall’articolo 71 della Carta medesima e regolata dalla Legge 25 maggio 1970 n. 352.
IL TESTO
L’attuale formulazione costituzionale attribuisce ai Cittadini la sola facoltà di ratifica di un quadro di norme costituzionali proposte, redatte e promulgate esclusivamente da esperti costituzionalisti e l’unica possibilità di rigetto passa attraverso l’istituto del referendum oppositivo/confermativo, peraltro attivabile in modo facoltativo solo nella eventualità in cui le suddette leggi di rango costituzionale siano approvate dal Parlamento con una maggioranza non qualificata di due terzi dell’Assemblea.
La modifica dell’articolo 138 che qui proponiamo, introduce i princìpi della democrazia diretta al livello della legislazione di rango costituzionale e va nella direzione di attribuire al Popolo sovrano la responsabilità diretta nella promulgazione di tutte le Leggi di revisione della Costituzione e delle Leggi Costituzionali, rendendone sempre obbligatoria l’approvazione attraverso il voto popolare espresso con referendum confermativo.
Dato che la Costituzione è la legge fondamentale che deve assolutamente rispecchiare la volontà dei Cittadini, “che può essere ben diversa da quella dei loro rappresentanti” (come già disse Costantino Mortati in Assemblea Costituente), proponiamo che qualsiasi modifica alla Costituzione e alle Leggi costituzionali venga sempre obbligatoriamente sottoposta a referendum confermativo, senza necessità che i Cittadini si attivino con la raccolta firme.
CAPO I
PROPOSTE DI MODIFICA:
All’art. 138 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a): al secondo comma dopo la parola “popolare” sono aggiunte le parole“confermativo obbligatorio”.
b): al secondo comma sono soppresse le parole: ” quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.”
c): il quarto comma è soppresso.
CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE 25 maggio 1970, n. 352 riferite a NUOVO ART. 138
(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo)
Per la corretta applicazione del nuovo testo dell’Articolo 138 che proponiamo, veniamo a modificare il testo della Legge 25 maggio 1970, n. 352 secondo quanto di seguito espresso e dettagliato.
PROPOSTE DI MODIFICA
Art. 1 Modifiche:
a) al primo comma dopo le parole “ le Camere” sono aggiunte le parole:” a maggioranza assoluta”;
b) al primo comma dopo le parole” al Governo” sono soppresse le parole: ” indicando se l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione.”;
c) dopo il primo comma, dopo le parole: “al Governo” è aggiunto un secondo comma che recita:
“Le leggi stesse prima di essere promulgate sono sottoposte a referendum popolare confermativo obbligatorio. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Art. 2 Modifiche:
a) al primo comma dopo le parole: ” maggioranza prevista “ sono aggiunte le parole :
” e con esito favorevole del referendum confermativo obbligatorio” ;
b) al primo comma sono soppresse le parole “dal terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione,” ;
c) al secondo comma dopo le parole ” la maggioranza “ sono soppresse le parole “ dei due terzi “ ed è aggiunta la parola ” assoluta “;
d) al terzo comma sono soppresse parole : “Il Referendum confermativo obbligatorio con la maggioranza dei voti validi ha dato esito favorevole.”
Art. 3 Modifiche:
a) al primo comma dopo le parole “a maggioranza assoluta” sono soppresse le parole ” ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”;
b) al primo comma dopo le parole ” entro tre mesi, “ sono soppresse le parole” un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che “
Art. 4 Modifiche:
a) al primo comma sono soppresse le parole “La richiesta” e sono sostituite dalle parole ” L’avviso “;
b) al secondo comma sono soppresse tutte le parole da ” la predetta richiesta “ fino a “dell’articolo 3.” (quindi tutto il secondo comma).
Art. 5 Modifiche: ARTICOLO 5 ABROGATO
Art. 6 Modifiche: ARTICOLO 6 ABROGATO
Art. 7 Modifiche: ARTICOLO 7 ABROGATO
Art. 8 Modifiche: ARTICOLO 8 ABROGATO
Art. 9 Modifiche: ARTICOLO 9 ABROGATO
Art. 10 Modifiche: ARTICOLO 10 ABROGATO
Art. 11 Modifiche: ARTICOLO 11 ABROGATO
Art. 12 Modifiche:
a) è soppresso il comma che inizia con le parole : ” L’Ufficio centrale per il referendum “ e finisce con le parole ” sulla legittimità della richiesta “.
Art. 13 Modifiche: ARTICOLO 13 ABROGATO
Art. 14 Modifiche: ARTICOLO 14 ABROGATO
Art. 19 Modifiche:
a) al primo comma dopo le parole “rappresentati in Parlamento, e” sono soppresse le parole ” dei promotori del referendum.” e sono sostituite dalle parole “anche singoli Cittadini”;
b) al secondo comma dopo le parole ” o gruppo politico “ sono soppresse le parole ” oppure da parte dei promotori del referendum “;
Art. 21 Modifiche:
a) All’ultimo comma sono soppresse le parole: ” I delegati o i promotori della richiesta di referendum “ e sono sostituite dalle parole ” I Cittadini “.
| TESTO ATTUALE ARTICOLO 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. |
| PROPOSTE DI MODIFICA ARTICOLO 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare confermativo obbligatorio. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
| NUOVO TESTO ARTICOLO 138 Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare confermativo obbligatorio. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. |
| PIATTAFORMA DEL MINISTERO PER FIRME DI SOSTEGNO INIZIATIVE E REFERENDUM https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open | GUIDA OPERATIVA PER IL COMITATO PROMOTORE https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/dist/docs/Piattaforma_Referendum_-_Guida_operativa_Utente_Promotore.pdf |

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