IMMAGINE MOTTO

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DI INIZIATIVA POPOLARE (>ART.71)

In un momento storico molto delicato sia dal punto di vista economico (a causa della crisi che affligge tutta l’Europa) sia dal punto di vista socio-culturale (per le forti spinte dal basso che richiedono una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza), con la proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare illustrata di seguito ci proponiamo di eliminare un monopolio: quello del potere legislativo detenuto da una ristretta cerchia di persone organizzate in un ristretto gruppo di potere a partire dalle questioni internazionali. Tale monopolio non è previsto nella nostra Costituzione che riconosce al primo Articolo che “la sovranità appartiene al Popolo”.
Ci accingiamo pertanto a presentare una proposta di legge costituzionale per modificare la Costituzione, affinché il dettame costituzionale che, con la sua chiara impronta democratica, nega l’esistenza di un monopolio del potere legislativo, possa finalmente avere effettiva applicazione. Per fare assurgere l’attuale democrazia italiana a un nuovo status e per attuare finalmente appieno lo spirito della Costituzione, bisogna necessariamente mettere mano alla Costituzione stessa, adeguare i diritti di partecipazione dei Cittadini alle esigenze del Paese e dell’attuale periodo storico. Per raggiungere tale obiettivo alcuni Cittadini si sono riuniti per elaborare questa proposta di modifica della Costituzione.
Conformemente con quanto previsto dalla Costituzione vogliamo estendere i diritti referendari, rafforzare, nel nostro sistema costituzionale, l’esercizio del potere politico da parte del popolo sovrano e cioè la democrazia diretta che avrà di certo un impatto importante anche sulla coesione e sull’economia del nostro Paese.
Il deciso rafforzamento del potere decisionale dei cittadini permette di controllare e responsabilizzare una classe politica sempre più chiusa, lontana e meno rappresentativa del Paese e dei suoi interessi.
Il solo modo per ottenerlo sono gli strumenti referendari deliberativi di cui uno dei più significativi è proprio il Referendum Confermativo Obbligatorio rispetto almeno le grandi questioni internazionali.
Rafforzando i diritti referendari, le norme proposte avranno l’effetto di realizzare un effettivo controllo democratico da parte dei cittadini sulla politica rappresentativa, attribuendo loro un nuovo e più attivo ruolo e instaurando un rapporto più corretto fra partiti, istituzioni e cittadini.
Questa Proposta, limitata alla modifica di alcuni articoli della Costituzione, vuole permettere a noi Cittadini Italiani di esercitare la nostra sovranità democratica direttamente e in modo fattuale su tutte le relazioni importanti tra l’Italia e soggetti esteri, ambito da cui siamo esclusi da sempre.

ATTUALE 75 – ATTUALE
E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

ART. 75 – SCOPO
“E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
(nb: si elimina il quorum di partecipazione e si ammette la possibilità di abrogare le ratifiche dei Trattati internazionali)

ARTICOLO 75/BIS – SCOPO
“Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo senza raccolta firme con votazione diretta dei cittadini elettori per approvazione a maggioranza dei votanti, in tutti i casi di ratifica di trattati internazionali, di delibera di leggi di recepimento degli stessi e di temi connessi a nuova cittadinanza e immigrazione”.
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio nei casi di trattati internazionali, delibera di leggi di recepimento degli stessi e sui temi connessi a immigrazione e nuova cittadinanza)

ARTICOLO 78 – ATTUALE
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.

ARTICOLO 78 – SCOPO
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e ogni missione militare di uomini e mezzi in territorio straniero e conferiscono al Governo i poteri necessari solo dopo la conferma avvenuta con il referendum popolare obbligatorio”.
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio nei casi di delibera dello stato di guerra e di missioni militari all’estero)

ARTICOLO 117/Comma 1 – ATTUALE
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” [..]

ARTICOLO 117/Comma 1 – SCOPO
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione”. [..]
(nb: si libera la sovranità della Costituzione da vincoli esterni)

ARTICOLO 138 – ATTUALE
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”

ARTICOLO 138 – SCOPO
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum popolare le leggi costituzionali e di revisione della Costituzione.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.”
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio in tutti i casi di delibera di leggi costituzionali e modifiche della Costituzione