PER UNA NETTA SEPARAZIONE DEI POTERI DELLO STATO E ALLEVIARE IL PROBLEMA DELLE DIVISIONI INTERNE AL POTERE GIUDIZIARIO.
PREMESSA
E’ nostra convinzione che il sistema Giudiziario vada riconfigurato in modo responsabile, razionale e in una prospettiva di reale e ottimale servizio ai Cittadini Italiani e al Paese.
E di questo deve farsi carico il Potere Legislativo nel rispetto delle Norme Costituzionali.
Riteniamo però che una parte dei problemi del sistema Giudiziario derivi dalla presenza delle divisioni e delle opposte correnti in odor di simpatie partitiche tra i suoi membri e tra i suoi Organi.
Effetto questo prodotto da ingerenza del Potere Legislativo nel determinare la composizione del suo massimo Organo: il Consiglio Superiore della Magistratura.
Ingerenza che se pur prevista dai Redattori Originari della Carta, ha nel tempo prodotto effetti nefasti.
Tutto questo con grave danno alla credibilità del Potere Giudiziario che palesa grave inefficienza con conseguente crollo della legittimazione popolare.
PROPOSTA – TESTO
Nella prospettiva di alleviare i problemi in cui versa il Sistema Giudiziario, pensiamo sia utile e necessario procedere alla effettiva divisione dei Poteri, lasciando che il Giudiziario sia in se stesso perfettamente indipendente e distinto dagli altri Poteri dello Stato.
A nostro avviso questo risultato si ottiene:
1. eliminando la quota di membri laici attualmente previsti e nominati dal Parlamento;
2. procedendo alla selezione di tutti i membri del CSM attraverso il sorteggio casuale tra tutti i magistrati aventi diritto, cioè tra tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie.
Per realizzare questo nobile scopo seguiremo la via prevista dalla Costituzione Italiana:
– Iniziativa legislativa, prevista dall’articolo 71 della Carta medesima e regolata dalla Legge 25 maggio 1970 n. 352.
MODIFICA ALL’ART. 104 COSTITUZIONE
IN MATERIA DI SEPARAZIONE DEI POTERI E INDIPENDENZA DEL POTERE GIUDIZIARIO
CAPO I – Art.1
All’art. 104 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, sono soppresse le parole
“ eletti per due terzi da” – ” e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. “ ;
b) al quarto comma, dopo le parole ” componenti sono “ , sono aggiunte le parole ” sorteggiati tra “;
c) al quinto comma, la parola ” elegge ” viene sostituita dalla parola ” sorteggia” e sono soppresse le parole “ fra i componenti designati dal Parlamento “ ,.
d) al sesto comma, la parola ” rieleggibili. “ viene sostituita dalla parola ” sorteggiabili “.
| ARTICOLO 104 ATTUALE “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.” |
| ARTICOLO 104 MODIFICHE “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono Il Consiglio Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.” |
| ARTICOLO 104 PROPOSTO La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono sorteggiati tra tutti i magistrati ordinari appartenenti alle varie categorie. Il Consiglio sorteggia un vicepresidente. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente sorteggiabili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
| PIATTAFORMA DEL MINISTERO PER FIRME DI SOSTEGNO INIZIATIVE E REFERENDUM https://pnri.firmereferendum.giustizia.it/referendum/open | GUIDA OPERATIVA PER IL COMITATO PROMOTORE https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/dist/docs/Piattaforma_Referendum_-_Guida_operativa_Utente_Promotore.pdf |

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