PER INTRODURRE NEL SISTEMA COSTITUZIONALE L’ ISTITUTO DEL REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE PER LA REVISIONE DIRETTA DELLA COSTITUZIONE >> RIFERIMENTO ARTICOLO 138/BIS <<
PREMESSA
L’Istituto del Referendum di iniziativa popolare per la revisione diretta della Costituzione, fu già oggetto dei desideri e dei progetti inascoltati di Costantino Mortati alla Assemblea Costituente di martedì 21 gennaio 1947, quando come Relatore, “fa presente che si può anche ritenere che sul referendum richiesto dagli elettori su un progetto di legge di iniziativa popolare si pronunci direttamente il popolo senza passare attraverso il Parlamento” .
Si tratta di uno strumento che ha ad oggetto la Costituzione e dunque di carattere “fondativo e costituente”, che permette cioè ad una parte di Popolo di chiamare a raccolta tutto il Popolo, come ad una grande assemblea popolare nazionale di natura fondativa e costituente, per fargli decidere direttamente quello che lui stesso – una parte di Popolo – propone.
Similmente a quanto accade e si pratica in altre Costituzioni attuali e democraticamente più avanzate.
Il potere di cambiare le regole, permette al Popolo di difendere se stesso dalle possibili derive elitarie e dalla violenza sistematicamente istituzionalizzata.
La Repubblica è democratica e la sovranità appartiene al Popolo solo se il Popolo può determinare se stesso esprimendo il proprio potere sovrano e costituente nel partecipare in prima persona a deliberare i principi, i contenuti, gli scopi, le regole e le leggi della propria Costituzione.
Oggi il corpo elettorale e il Paese non ritengono più sufficiente che Parlamenti con scarso riconoscimento elettorale e legittimità democratica, possano detenere il potere assoluto sulla legge fondamentale dello Stato: ricordiamo che ogni legittimazione proviene dal Popolo e da nessun altro.
Segnali allarmanti ci dicono che è tempo di una sovranità popolare concreta e che il Popolo si erga a unico baluardo di certezza affiancando le Istituzioni delegate per intervenire anch’esso in modo diretto sulla Costituzione, in modo democratico, legale, pacifico, regolamentato e fare assurgere l’attuale democrazia italiana a un nuovo status, qualitativamente migliore e più completo, adeguando i diritti di partecipazione dei Cittadini alle esigenze del Paese e dell’attuale periodo storico.
Compito della Repubblica è quello di rimuovere gli ostacoli politici in modo che ogni Cittadino abbia il diritto e il potere di co-partecipare a definire quei “limiti e forme della Costituzione “ entro cui esercitare la propria sovranità ogni giorno della vita.
Questo principio fu affermato già dall’articolo 28 della Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del Cittadino, base dell’Atto Costituzionale della Repubblica francese del 1793 , con questa formulazione:
«Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione.
Una generazione non può assoggettare alle sue leggi le generazioni future»
In poche parole intendiamo prevedere, nel nostro sistema costituzionale, l’esercizio del potere di revisione costituente anche da parte del Popolo sovrano che interviene con l’adeguato strumento di democrazia diretta che sulla base di altre Costituzioni ( (Svizzera, Uruguay, Liechtenstein, Bolivia, Equador ) abbiamo individuato nell’
L’Istituto del Referendum di iniziativa popolare per la revisione diretta della Costituzione.
Istituto che la dottrina in modo unanime considera legittimo, dato che nelle democrazie il titolare di suprema istanza della sovranità è esclusivamente il “Popolo” e lo strumento di esercizio è il referendum.
In un momento storico molto delicato sia dal punto di vista economico (a causa della crisi che affligge tutta l’Europa) sia dal punto di vista socio-culturale (per le forti spinte dal basso che richiedono una maggiore partecipazione da parte della cittadinanza), con questa proposta di legge costituzionale d’iniziativa popolare ci proponiamo di rafforzare, nel nostro sistema costituzionale, l’esercizio del potere politico da parte del Popolo sovrano e cioè la democrazia diretta.
Siamo convinti che l’adeguato controllo di una classe politica sempre più chiusa e meno rappresentativa del Paese e la maggior responsabilizzazione dei rappresentanti politici passino necessariamente attraverso un deciso allargamento e rafforzamento del potere decisionale dei Cittadini.
” In primo luogo c’è una facoltà che spetta, in modo assoluto e originario, ai membri di qualunque aggregato politico. Per il solo fatto di unirsi politicamente, una pluralità di cittadini acquista questa facoltà, cioè il potere costituente. Esso è il diritto di ” darsi le regole per stabilire le regole”. E’ un diritto non delegabile, perchè, come dicono i giuristi, ” indisponibile”. Non ci si può spogliare di tale diritto: questo è un caposaldo ben fermo della dottrina politico-costituzionale europea a partire dalla rivoluzione francese. Infatti le Costituzioni più recenti – la francese, la spagnola – prevedono tutte che le modifiche costituzionali si debbano sottoporre a referendum popolare. Se si adottano modifiche che implicano l’esercizio del potere costituente, la parola spetta al popolo.”
(Gianfranco Miglio)
LA PROPOSTA
Per realizzare questo nobile scopo seguiremo la via prevista dalla Costituzione Italiana:
– Iniziativa legislativa, prevista dall’articolo 71 della Carta medesima e regolata dalla Legge 25 maggio 1970 n. 352.
IL TESTO
Dato che la Costituzione è la legge fondamentale che deve assolutamente rispecchiare la volontà dei Cittadini, “che può essere ben diversa da quella dei loro rappresentanti” (come già disse Costantino Mortati in Assemblea Costituente), proponiamo la introduzione nel nostro ordinamento democratico dell’Istituto del Referendum di Iniziativa popolare per la revisione diretta della Costituzione.
Il nuovo Articolo 138/Bis che qui proponiamo, introduce i princìpi della democrazia diretta al livello della legislazione di rango costituzionale e va nella direzione di attribuire al Popolo sovrano la responsabilità diretta nella proposta e promulgazione di Leggi di revisione della Costituzione. L’articolo introduce nella Costituzione italiana un nuovo strumento di democrazia diretta, che consente ai cittadini di proporre e deliberare modifiche parziali al testo costituzionale senza dipendere dal volere parlamentare e degli organi di garanzia.
Alla luce di quanto sopra, siamo a proporre la seguente Legge di Iniziativa Popolare Costituzionale per modificare la Costituzione come di seguito espresso.
LE MODIFICHE
CAPO I – MODIFICA DELL’ARTICOLO 70
Articolo 1):
All’art. 70 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a): al testo dopo la parola “Camere” sono aggiunte le parole “o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.“
CAPO II- AGGIUNTA DELL’ARTICOLO 138/Bis
Articolo 2):
Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a): al testo testo della Costituzione, dopo l’Articolo 138, viene aggiunto ex novo l’Articolo 138/Bis
| ARTICOLO 70 ATTUALE La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. |
| ARTICOLO 70 PROPOSTO ARTICOLO 70 La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione. |
| «ARTICOLO 138 / Bis PROPOSTO EX NOVO “Art. 138-bis — Referendum di revisione Costituzionale parziale di iniziativa popolare Il popolo esercita l’iniziativa del Referendum di revisione Costituzionale parziale, per deliberare la modifica parziale del testo della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli quando lo richiedono 1 milione di elettori. La forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di iniziativa popolare. I diritti fondamentali della persona e le libertà costituzionali essenziali non possono essere limitati, ridotti o abrogati. Essi possono tuttavia essere oggetto di iniziativa popolare esclusivamente per ampliarne o rafforzarne la tutela. Hanno diritto di partecipare al Referendum Costituzionale tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La raccolta delle firme deve avvenire entro venti mesi dalla data di avvio dell’iniziativa. La proposta è sottoposta a verifica della regolarità delle firme da parte della Corte di cassazione entro quattro mesi dal deposito delle firme e, entro i 2 mesi successivi, a controllo formale di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, limitato a verificare la correttezza procedurale e la forma normativa. Il giudizio della Corte costituzionale ha valore di suggerimento non ostativo e non può impedire lo svolgimento del referendum. La proposta è sottoposta a referendum popolare obbligatorio entro i tre mesi successivi alla verifica di regolarità delle firme. La proposta è approvata se ottiene la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validamente espressi. In caso di esito positivo, il Parlamento è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede. È nullo ogni atto legislativo che modifichi o deroghi al risultato del referendum costituzionale prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum costituzionale è modificabile o derogabile da un altro referendum costituzionale di iniziativa popolare in qualsiasi momento. Per garantire il corretto svolgimento del referendum: a) le campagne mediatiche devono assicurare parità di condizioni tra promotori e oppositori; b) entro il mese precedente la tornata referendaria, deve essere recapitato agli elettori un libretto informativo contenente la spiegazione chiara e imparziale della proposta e delle posizioni a favore e contro. |

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