” In democrazia tutto può essere messo in discussione”
compresa questa Utopia praticabile di Costituzione Italiana 2.1
Una Riforma Costituzionale per Restituire Sovranità al Popolo
Il sogno di una democrazia reale: una rivoluzione gentile e progressiva
Quello che segue è il racconto di un sogno serio: quello di un Paese — e di un mondo — dove le questioni comuni più importanti siano decise da tutti, insieme.
Un sogno che qui proviamo a descrivere in dettaglio, attraverso proposte concrete di riforma della Costituzione italiana, per avvicinarci a una democrazia semi-diretta.
Un sistema ispirato a quello svizzero, imperfetto ma funzionale, pensato come tappa di transizione verso una forma sempre più piena e matura di democrazia sostanziale.
Una trasformazione possibile, accettabile per la maggioranza dei cittadini, e capace di restituire a ciascuno la propria quota di potere democratico decisionale.
Un’evoluzione realizzabile entro questo secolo — da qualcuno che abbia il coraggio di cominciare.
Noi ci proviamo, con un po’ di tempo a disposizione, guidati da una frase di J.F. Kennedy che ci ispira:
“Le cose non accadono. Le cose sono fatte accadere.”
Una Costituzione è un progetto di società
La Costituzione stabilisce i princìpi fondanti, gli scopi comuni, la struttura e i compiti delle istituzioni, i rapporti tra i soggetti coinvolti e il ruolo del Popolo.
Un Popolo può essere davvero sovrano — in una democrazia autentica — oppure restare suddito in una democrazia solo formale, svuotata di significato e utile a mascherare una dittatura di fatto.
La Costituzione italiana, mai ratificata da un referendum popolare, nega oggi ai 60 milioni di cittadini italiani il potere di decidere direttamente anche su temi minimi, come il colore delle panchine pubbliche.
Il potere legislativo, infatti, non appartiene al Popolo, neppure in minima parte: passa interamente attraverso i partiti, che sono i veri detentori della sovranità nazionale.
I partiti, soprattutto da quando gestiscono in modo esclusivo i processi elettorali, hanno assunto il pieno controllo dello Stato e delle sue istituzioni.
Non si vota più per singoli candidati liberi e radicati nei territori (come accadeva fino al 1919 per la Camera e fino al 1953 per il Senato), ma esclusivamente per liste bloccate di partito.
Liste spesso decise in modo oligarchico, da partiti ormai degenerati in organismi autoreferenziali, simili ad aziende private finalizzate al potere e al profitto.
Queste formazioni non sono tenute per legge ad adottare regole democratiche interne, e hanno finito per blindare il proprio dominio, anche attraverso leggi elettorali dichiarate incostituzionali, che tolgono ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i propri rappresentanti.
Democrazia incompleta: l’Italia vista da fuori
Il “Democracy Index” pubblicato ogni anno da The Economist classifica il sistema italiano come “democrazia incompleta”, e nel 2024 lo colloca al 37º posto nel mondo.
La Norvegia, al contrario, da anni è al primo posto come “democrazia completa”. È una monarchia parlamentare, ma con una piena partecipazione popolare, una moneta sovrana, e fuori dall’UE per volontà dei cittadini, che per due volte, con referendum, hanno rifiutato l’adesione.
La Norvegia è anche ai primi posti per qualità della vita, reddito pro capite e giustizia sociale.
Tutto ciò dimostra che il buonsenso popolare, se attivato con strumenti adeguati, può produrre ottime scelte.
Costituzione italiana: il mito e la realtà
A fronte di milioni di poveri, espatriati economici, e di una popolazione in buona parte a rischio povertà, è lecito chiedersi:
La “Costituzione più bella del mondo” ha davvero funzionato come strumento di giustizia e di sovranità popolare?
Di fatto, la sovranità popolare non si è mai realizzata concretamente. I partiti non hanno rimosso gli ostacoli economici e sociali che limitano l’uguaglianza e la libertà.
Il Popolo è rimasto un sovrano solo sulla carta.
La questione del ruolo diretto dei cittadini fu già sollevata nel 1946 all’Assemblea Costituente.
L’onorevole Conti propose che le leggi costituzionali fossero approvate direttamente dai cittadini tramite referendum.
Il giurista Costantino Mortati sostenne che il popolo dovesse avere strumenti concreti per esprimere un orientamento politico autonomo, anche contrario a quello del governo, e che i referendum non dovessero prevedere quorum di partecipazione.
Perché nessuna riforma per il potere popolare?
La Costituzione italiana ha subìto ben 34 modifiche dal 1948, ma nessuna in direzione della democrazia diretta o della partecipazione popolare reale.
Eppure, a partire dal 1990, ci sono state oltre una dozzina di proposte costituzionali da parte di forze progressiste per introdurre strumenti concreti di democrazia semi-diretta. Se fossero state approvate, oggi i cittadini italiani potrebbero:
- Presentare leggi popolari vincolanti, che se non approvate dal Parlamento, verrebbero sottoposte a referendum deliberativo;
- Approvare nuove leggi direttamente, anche costituzionali, senza passare dalle Camere;
- Abrogare leggi e trattati senza limitazioni;
- Eleggere direttamente Capo dello Stato, Presidenti di Regione, Province e Comuni;
- Evitare il giudizio di ammissibilità successivo da parte della Corte Costituzionale: questo avverrebbe prima della raccolta firme;
- Superare ogni quorum: la validità dei referendum si baserebbe solo sui voti espressi, come in Svizzera.
Curiosamente, nessun parlamentare ha mai proposto lo strumento del referendum revocatorio dei mandati.
Un fallimento sistemico
Dal 1979 al 2014, sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare, ciascuna con le necessarie 50.000 firme.
Solo 3 sono diventate legge.
137 non sono nemmeno state discusse.
Un dato che parla da solo: il Popolo, in Italia, non ha strumenti per decidere.
È giunto il momento di cambiare.
Volutamente in questo momento non abbiamo affrontato la questione importantissima di una trasformazione federale della Repubblica, per esempio sulla ipotesi – assolutamente fattibile – di farne una federazione di Province su esempio dei Cantoni svizzeri.
Quindi evitiamo di mettere troppa carne al fuoco e in questa fase ci limitiamo a considerare solo i Punti di scopo su cui vogliamo intervenire:
RIFORMULAZIONE COMPLETA DELLE MODALITA’ DEL REFERENDUM:
– NESSUN QUORUM DI PARTECIPAZIONE, (si elimina il quorum di partecipazione).
– RIDUZIONE DELLE FIRME DI PRESENTAZIONE
– FIRME ANCHE DIGITALI
La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
– AMBITI DI APPLICAZIONE E AMMISSIBILITA’
Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di competenza dei rappresentanti eletti dal Popolo.
– LIBRETTO INFORMATIVO
Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile prima di 3 settimane dalla data del voto.
– SPAZI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi..
– CALENDARIO REFERENDARIO PERIODICO CERTO
Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.
– CORTE GIURIDICA DEI CITTADINI
Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
INOLTRE:
– DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI
– SENATO DEI SINDACI A SORTEGGIO
– REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
– REGOLE ELETTORALI DEMOCRATICHE E LISTA DELLE CANDIDATURE DIRETTE
– ESTENSIONE DEL DIRITTO LEGISLATIVO AL POPOLO SOVRANO
– ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
– REFERENDUM PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO PARLAMENTARE ED EVENTUALMENTE POPOLARE
– INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
– REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
– REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER LEGGI ORDINARIE
– REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER TRATTATI, LEGGI, DECRETI E ATTI IMPORTANTI
– REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
– RIEQUILIBRIO E SEPARAZIONE DEI POTERI PARLAMENTO E GOVERNO
– ELEZIONE DIRETTA DEL GOVERNO
– REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER LE MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO
– PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : MANDATO RIDOTTO, NON RIPETIBILE E REVOCABILE
– LIBERARE LA COSTITUZIONE DA VINCOLI ESTERNI (VINCOLI COMUNITARI E INTERNAZIONALI)
– STRUMENTI PARTECIPATIVI E DELIBERATIVI, ASSEMBLEE, SPAZI DI INCONTRO, NEGLI STATUTI DI REGIONI, PROVINCE, CITTA’ METROPOLITANE E COMUNI
– NUOVE MODALITA’ DI FORMAZIONE E DURATA DI MANDATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
– REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE E ALTRI
– INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
– REFERENDUM COSTITUZIONALE A VOTO POPOLARE DIRETTO
– LIBERARE LA COSTITUZIONE DA VINCOLI ESTERNI (ABROGAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012 – PAREGGIO DI BILANCIO)
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I PUNTI IN DETTAGLIO:
AVVERTENZA: LE PARTI IN GRASSETTO SONO AGGIUNTE O SOSTITUISCONO QUELLE ATTUALI.
ATTUALE. Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
SCOPO. Art. 1. L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione DA ESSO STESSO DIRETTAMENTE CONFERMATI.
ATTUALE. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
SCOPO. Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine POLITICO economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
ATTUALE: Art. 10
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
SCOPO: Art. 10 (cancellato 1° Comma)
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
ATTUALE – ARTICOLO 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
SCOPO – ARTICOLO 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico.
Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo. Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.
DIRITTO DI VOTO AI SEDICENNI
ATTUALE – ARTICOLO 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
SCOPO – ARTICOLO 48.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
ATTUALE – ARTICOLO 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di (quattrocento), (otto) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per (trecentonovantadue) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
SCOPO – ARTICOLO 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di (quattrocento), (otto) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per (trecentonovantadue) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La Candidatura è ammessa in un solo Collegio e non sono previste candidature multiple.
Le firme di sostegno alla presentazione delle liste sono ammesse sia su cartaceo che in digitale certificato e sono egualmente obbligatorie per tutti i partecipanti alle elezioni, siano essi già in parlamento che Candidati ad entrarvi.
Devono essere possibili le preferenze libere per permettere agli elettori di votare anche per candidati non presenti nelle liste dei partiti.
Nei 24 mesi precedenti le elezioni del Parlamento la legge elettorale non può essere modificata.
SCOPO – ARTICOLO 56/Bis
Lista delle Candidature dirette istituzionale.
La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine politico e garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo anche a chi liberamente sceglie di non associarsi in partito.
Ritenendo che un accordo di rappresentanza sia possibile anche esternamente alle organizzazioni partitiche e che il vincolo di tutela fiduciaria tra Cittadino e Rappresentante si possa realizzare anche senza mediazioni e interferenze, in occasione delle elezioni di ogni livello, il Ministero degli Interni attraverso gli Uffici Elettorali del territorio, provvede ad attivare la Lista delle Candidature dirette, per permettere la candidatura ed il voto a candidati singoli che non vogliono entrare in un partito e godere comunque del legittimo diritto di elettorato attivo e passivo fuori dai partiti.
Le modalità attuative sono regolamentate da apposita Legge.
SENATO DEI SINDACI A SORTEGGIO
ATTUALE – ARTICOLO 57.
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
ATTUALE – ARTICOLO 58.
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
ATTUALE – ARTICOLO 59.
E` senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.
ATTUALE – ARTICOLO 60.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
SCOPO – ARTICOLO 60.
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
Il Senato è composto da sindaci dei comuni italiani sorteggiati ogni 30 mesi a cura della Camera dei Deputati.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
SCOPO – ART. 57.
Il Senato è composto da 200 membri.
La Camera dei Deputati, entro le prime due settimane dal suo insediamento e da inizio della nuova Legislatura, sorteggia 200 Senatori dall’elenco nazionale dei Sindaci in carica.
L’estrazione dei Senatori avviene con sorteggio casuale.
La accettazione delle candidature sono seguite dalle Prefetture.
Nel caso di rinunce al mandato di Senatore, dimissioni o cessazioni anticipate, la Camera dei Deputati provvede entro 2 settimane alla sostituzione sempre a mezzo sorteggio casuale nel rispetto del genere.
Il nuovo Senato si insedia entro un mese da inizio della legislatura.
Il mandato alla carica di Senatore dura 30 mesi e cessa in caso di scioglimento anticipato delle Camere.
Nelle due settimane che precedono la scadenza del mandato dei Senatori, la Camera ripete il sorteggio dei nuovi 200 Senatori tra i Sindaci che non hanno già ricoperto il mandato nella legislatura in corso.
I nuovi Senatori entrano in carica entro 2 settimane dallo svolgimento del sorteggio.
Le funzioni del Senato sono quelle previste dalla Costituzione vigente.
Il mandato alla carica di Senatore, non pregiudica, non modifica e non compromette il mandato di Sindaco, le sue modalità, la sua durata, la sua retribuzione.
Il Senatore che per qualche motivo decade dalla funzione di Sindaco, decade anche dalla funzione di Senatore.
ABROGATI: ART.58, ART.59.
REFERENDUM DI REVOCA DEL MANDATO
ATTUALE – ARTICOLO 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
SCOPO – ARTICOLO 67.
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. I membri del parlamento sono soggetti a possibilità di revoca.
SCOPO – ARTICOLO 67/Bis
Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di elezione, o pari al 30% dei firmatari sostenitori la candidatura nel collegio elettorale di elezione o almeno al 2% dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare nazionale di revoca del mandato.
Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
SCOPO – ARTICOLO 67/Ter
Revoca di carica monocratica istituzionale, politica o esecutiva: a partire da un terzo del mandato è facoltà dei Cittadini indire un referendum di revoca del mandato per revocare ogni singola carica monocratica istituzionale, politica o esecutiva anche se frutto di elezioni di secondo livello, compresa quella del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente di Regione, il Presidente di Provincia, il Sindaco di Comune.
Trascorso un terzo del loro mandato, un numero di elettori pari all’2% dell’intero corpo elettorale relativo al mandato che si vuole revocare, sia esso nazionale, regionale, provinciale, di comune, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.
La consultazione avviene tra gli elettori aventi relativo e specifico diritto.
Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato monocratico è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.».
ESTENSIONE DEL DIRITTO LEGISLATIVO AL POPOLO SOVRANO
ATTUALE – ARTICOLO 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
SCOPO – ARTICOLO 70
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.
ESTENSIONE DEL DIRITTO DI INIZIATIVA DELLE LEGGI AI CITTADINI ELETTORI
ATTUALE – ARTICOLO 71
L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
SCOPO – ARTICOLO 71
L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.
REFERENDUM PROPOSITIVO DI INIZIATIVA POPOLARE A VOTO PARLAMENTARE ED EVENTUALMENTE POPOLARE
ATTUALE – ARTICOLO 73
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
SCOPO – ARTICOLO 73/Bis
Iniziativa popolare a voto parlamentare: Il popolo esercita l’iniziativa legislativa mediante proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori residenti in almeno cinque Regioni, con almeno 1.000 firme per Regione o il sostegno di cinque Consigli regionali. Le firme devono essere raccolte entro dodici mesi.
I promotori costituiscono un comitato di almeno undici elettori. Il comitato è tenuto alla pubblica trasparenza dei flussi finanziari relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il testo della proposta è depositato presso la Cancelleria della Camera dei deputati.
Il Parlamento ha dodici mesi per esaminare e votare la proposta secondo le modalità dell’articolo 72.
INIZIATIVA DI LEGGE POPOLARE A VOTO POPOLARE – CON POSSIBILITA’ DI CONTROPROPOSTA PARLAMENTARE
ATTUALE: STRUMENTO ASSENTE
SCOPO – ARTICOLO 73/Ter
Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto. Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa. Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a duecentomila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi. Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati. Una legge di iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72. Il parlamento può prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso. In caso che il parlamento approvi la legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare. Il parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare. Se la legge non è stata approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati, la legge di iniziativa popolare e l’eventuale controproposta parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati. Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe. Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti. Il parlamento non può modificare la legge di iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa.».
REFERENDUM LEGISLATIVO A VOTO POPOLARE DIRETTO
ATTUALE – ARTICOLO 74
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può` con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
SCOPO – ARTICOLO 74 /Bis
Referendum popolare propositivo vincolante
È indetto referendum popolare per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge, oppure per modificarne uno vigente, su richiesta di almeno 500.000 elettori residenti in almeno cinque Regioni, con almeno 1.000 firme per Regione, o di almeno cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori della Camera dei deputati.
La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a darvi attuazione entro novanta giorni dallo spoglio delle schede.
La legge approvata non può essere modificata o derogata dal Parlamento prima di dieci anni dalla sua entrata in vigore.
Può essere modificata o abrogata in qualsiasi momento mediante un nuovo referendum popolare.
REFERENDUM CONFERMATIVO FACOLTATIVO PER LEGGI ORDINARIE
SCOPO – ARTICOLO 74/Ter
È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio Regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il Referendum Confermativo se, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali.
La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore. La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
REFERENDUM ABROGATIVO SENZA ESCLUSIONI DI AMMISSIBILITA’
ATTUALE – ARTICOLO 75
E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità` di attuazione del referendum.
SCOPO – ARTICOLO 75.
“E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono centomila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”
(nb: si elimina il quorum di partecipazione, si riformula il numero di firme di sostegno alla presentazione e si ammette la possibilità di abrogare le ratifiche dei Trattati internazionali)
SCOPO – ARTICOLO 75/BIS.
La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico. Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l’esercizio di dette funzioni. La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.»
SCOPO – ARTICOLO 75/Ter – LIBRETTO INFORMATIVO
Il Ministero dell’Interno riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari assicura la corretta informazione tramite un apposito libretto informativo. In esso vengono descritti per capitoli: il quesito e il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono.
Tale libretto prima di 3 settimane dalle consultazioni referendarie viene inviato ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.».
SCOPO – ARTICOLO 75/QUATER – SPAZI PUBBLICI A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI
Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi, su richiesta ed organizzazione dei comitati promotori Iniziative o Referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare.».
SCOPO – ARTICOLO 75/QUINQUIES – CALENDARIO REFERENDARIO PERIODICO CERTO
Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.
SCOPO – ARTICOLO 75/SEXTIES – CORTE GIURIDICA DEI CITTADINI
Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
Alla Corte Giuridica possono rivolgersi i Cittadini per sottoporre una iniziativa referendaria quando sono costituiti in Comitato di 100 elettori.
La Corte Giuridica dei Cittadini è composta da 21 (ventuno) giudici sorteggiati ogni 5 anni dal Parlamento in un elenco di volontari non retribuiti, formato da magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio.
La Corte Giuridica dei Cittadini elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente, che rimane in carica per un anno, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
I giudizi di consulenza giuridica sono redatti entro 60 giorni dal deposito del testo di proposta ed hanno carattere indicativo.
RIEQUILIBRIO DEI POTERI PARLAMENTO E GOVERNO
ATTUALE: ARTICOLO 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
SCOPO: ARTICOLO 77
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Soltanto in casi straordinari, effettivi e motivati di necessità e urgenza, il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, denominati decreti- legge.
Tali provvedimenti devono essere accompagnati da una relazione tecnica che attesti e dimostri la straordinarietà, l’effettività e l’urgenza, convalidata da un parere preventivo del Presidente della Camera competente.
I decreti- legge devono essere presentati alle Camere il giorno stesso della loro adozione, che si riuniscono entro cinque giorni per esaminarli.
I decreti non possono essere convertiti in legge se non dopo l’esame in sede referente da parte di una Commissione parlamentare, che deve concludersi entro venti giorni.
La conversione in legge richiede l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
I decreti non convertiti perdono efficacia sin dall’inizio.
Le Camere hanno facoltà di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
(I decreti sono limitati solo a urgenze vere, con verifica esterna e documentata.
E’ previsto un controllo parlamentare reale prima della conversione (stop ai “pacchetti blindati”).
Alza la soglia politica: serve una maggioranza assoluta, non semplice.
Meno decreti, più leggi ordinarie, con più potere al Parlamento.)
REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO PER LE MISSIONI MILITARI ALL’ESTERO
ATTUALE – ARTICOLO 78
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”.
SCOPO – ARTICOLO 78
” Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Nel caso le delibere riguardino missioni militari di uomini e mezzi in territorio straniero, il conferimento dei poteri al Governo avviene solo se il referendum popolare confermativo obbligatorio ha dato esito favorevole.
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio nei casi di delibera di missioni militari all’estero)
ATTUALE – ARTICOLO 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
SCOPO – ARTICOLO 80
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, solo dopo che il referendum confermativo obbligatorio ha dato esito favorevole.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 1/2012
(“Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale”) con ripristino degli Articoli della Costituzione alle versioni originali (Artt. 81 e 97).
SCOPO: VERSIONE ORIGINALE ARTICOLO 81.
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.
SCOPO: VERSIONE ORIGINALE ARTICOLO 97.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA : MANDATO DI DURATA RIDOTTA, NON RIPETIBILE E REVOCABILE.
ATTUALE – ARTICOLO 85.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
SCOPO – ARTICOLO 85
Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni. Il suo mandato è unico, non ripetibile e revocabile con referendum di iniziativa popolare secondo le modalità previste per le cariche monocratiche. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca elezioni nazionali a suffragio universale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Le candidature sono contestualmente presentate dai partiti presenti in Parlamento ed è possibile anche la candidatura libera da appartenenza di partito previa sottoscrizione di mille firme di Cittadini elettori.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
ELEZIONE DIRETTA DEL GOVERNO A SUFFRAGIO UNIVERSALE, DISTINZIONE DEI POTERI E PIANIFICAZIONE PARLAMENTARE.
ATTUALE: ARTICOLO 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.(ABROGATO)
SCOPO: ARTICOLO 92
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e da quindici Ministri, eletti direttamente dai Cittadini a suffragio universale e diretto, con sistema maggioritario a turno unico.
APPOSITA LEGGE ELETTORALE PER ELEZIONE DEL DIRETTA DEL GOVERNO stabilisce forme, tempi e modi.
Non è richiesta la fiducia delle Camere.
I Ministeri sono:
- Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Ministero della Difesa
- Ministero della Salute
- Ministero dell’Istruzione e Ricerca
- Ministero della Cultura
- Ministero dell’Ambiente.
- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
- Ministero della Giustizia
- Ministero dell’Interno
- Ministero dello Sviluppo Economico
- Ministero delle Politiche Agricole
- Ministero del Turismo
- Ministero della Pubblica Amministrazione
(Obiettivo: Dare al popolo il potere di eleggere direttamente il Presidente del Consiglio e i Ministri.)
SCOPO: ARTICOLO 92-bis
Il Presidente del Consiglio assume un mandato esecutivo vincolato al Piano Nazionale Pluriennale deliberato dal Parlamento.
La candidatura richiede un curriculum professionale, non un programma politico.
L’elettorato valuta competenza, integrità e capacità gestionale.
ATTUALE: ARTICOLO 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
SCOPO: ARTICOLO 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
ATTUALE: ARTICOLO 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. (abrogato)
(Obiettivo: abolizione della fiducia parlamentare.)
SCOPO: ARTICOLO 94-bis
Il mandato è quinquennale.
È possibile la revoca popolare di tutto il Governo o di singoli Ministri tramite referendum, quando la iniziativa è sostenuta dalle firme del 2% degli elettori e con la maggioranza dei votanti favorevole alla revoca.
In caso di decadenza, si procede a elezione suppletiva entro 90 giorni.
(Obiettivo: Responsabilizzare il Governo verso i Cittadini e non verso il Parlamento.)
ATTUALE: ARTICOLO. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.
Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.
I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri.
SCOPO: ARTICOLO 95
Il Presidente del Consiglio coordina i Ministri e rappresenta l’unità del Governo.
I Ministri gestiscono i propri dicasteri nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Parlamento.
Le decisioni interministeriali sono prese in modo collegiale.(Obiettivo: Distinguere chiaramente tra potere di indirizzo (Parlamento) e potere esecutivo (Governo).
SCOPO: Art. 95-bis
Il Parlamento approva all’inizio di ogni legislatura il Piano Nazionale Pluriennale.
Il PNP definisce:
– obiettivi macroeconomici, sociali e le relazioni internazionali,
– priorità settoriali,
– vincoli per l’azione di Governo.(Obiettivo: Attribuire al Parlamento la funzione esclusiva di definizione strategica e pianificazione nazionale.)
SCOPO: ARTICOLO 95-ter
Il Ministro dell’Economia presenta la legge di bilancio annuale, coerente con il PNP.
Il Parlamento controlla l’azione del Governo attraverso:
– Commissioni permanenti,
– Relazioni semestrali dei Ministri,
– Ufficio Parlamentare per la Coerenza Strategica,
Possibile censura tecnica per difformità rilevanti.(Obiettivo: Garantire che il Governo esegua fedelmente il piano stabilito dal Parlamento.)
ATTUALE: ARTICOLO 96
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
NUOVE MODALITA’ DI FORMAZIONE E DURATA DI MANDATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE
ATTUALE – ARTICOLO 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore , che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
SCOPO – ARTICOLO 135.
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici. I giudici della Corte costituzionale sono sorteggiati fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università` in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per tre anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni tre anni mediante sorteggio con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.
REFERENDUM CONFERMATIVO OBBLIGATORIO
ATTUALE – ARTICOLO 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”
SCOPO – ARTICOLO 138
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo senza raccolta firme con votazione diretta dei cittadini elettori per approvazione a maggioranza dei votanti, in tutti i casi di:
– ogni modifica della Costituzione e di leggi costituzionali;
– tutti i trattati internazionali e le leggi di recepimento degli stessi;
– le leggi elettorali;
– le leggi sul finanziamento dei partiti, della attività politica e sugli stipendi ed emolumenti dei Parlamentari e dei membri del Governo;
– i decreti legge entro un anno dalla loro approvazione;
– i decreti legge di urgenza entro sei mesi dalla loro approvazione;
– concessioni di infrastrutture strategiche e impianti pubblici: viabilità, autostrade, porti, aeroporti, telecomunicazioni, energia;
– installazione di impianti e tecnologie con rischio elevato per la salute pubblica e ambiente;
– aumento della aliquota della tassazione complessiva annua;
– grandi opere pubbliche (spesa complessiva finale oltre 2 miliardi di Euro);
– temi religiosi ed etici.
La legge sottoposta a referendum confermativo obbligatorio non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.”
(nb: si introduce il referendum confermativo obbligatorio in tutti i casi di delibera di leggi di elevato impatto).
INIZIATIVA POPOLARE DI REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
ATTUALE. NON ESISTE
SCOPO – ARTICOLO 138/BIS
Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le iniziative di legge popolare a voto popolare e sostenuto da un numero di firme che deve essere almeno pari al 2% del numero degli elettori della Camera dei Deputati.».
REFERENDUM COSTITUZIONALE A VOTO POPOLARE DIRETTO
ATTUALE: STRUMENTO ASSENTE.
SCOPO – ARTICOLO 138/TER:
Il popolo esercita l’iniziativa del Referendum Costituzionale, per deliberare in tutto o in parte il testo della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli quando lo richiedono il 3% degli elettori. Hanno diritto di partecipare al Referendum Costituzionale tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di modifica della Costituzione è approvata se è approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei votanti e i 2/3 delle Regioni.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede.
Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum costituzionale prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore.
Il risultato del referendum costituzionale è modificabile o derogabile da un altro referendum costituzionale in qualsiasi momento ».
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COSTITUZIONE ITALIANA 2.3 – TESTO FINALE COMPLETO
IL REFERENDUM DELIBERATIVO IN ITALIA – COSTITUZIONE E COMUNI
Indagine non ufficiale aggiornata a fine 2024 (non esiste un Registro storico)
PROTOTIPO DI STATUTO COMUNALE utile come riferimento per avere idee e spunti per migliorare quello del proprio Comune (aggiornato a fine 2024)
ELENCO NAZIONALE DEGLI STATUTI COMUNALI