COSTITUZIONE ITALIANA PROPOSTA 2.1

IMMAGINE MOTTO

– ripristino versione originale del Titolo V,
– ripristino sovranità costituzionale rispetto i trattati internazionali,
– modifica modalità di svolgimento dei referendum,
– introduzione di vari istituti referendari,
– diritto di voto ai sedicenni,
– modifica modalità mandato del P. d. R. e della Corte costituzionale,
– riequilibrio dei poteri parlamento e governo ed elezione diretta del governo
(Titolo III – Il Governo),
– senato dei sindaci,
– costituzionalizzazione di alcune norme elettorali.
(tutte le Leggi costituzionali e ordinarie in contrasto con il seguente testo, si considerano decadute, da riformulare e aggiornare).

[Le modifiche sono in grassetto, gli articoli in grassetto sostituiscono gli originali].

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione da esso stesso direttamente confermati.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine politico, economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi.
Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 10

[L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute] (cancellato)
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici. (1)

AGGIORNAMENTO (1)

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l’articolo unico) che l’ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.

Art. 11

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
E’ punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

Il domicilio è inviolabile.
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica puo’ essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo d’ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

Nessuno può’ essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 ha disposto (con l’articolo unico) che l’ultimo comma del presente articolo non si applica ai delitti di genocidio.
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Art. 27

La responsabilità penale è personale.
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30

E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato, direttamente o indirettamente, ad un determinato trattamento sanitario, diagnostico o terapeutico.
Nessuno può, in nessun caso, violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana, né sottoporre alcuno a trattamenti sanitari potenzialmente rischiosi per la salute dell’individuo.

Sono vietati i trattamenti sanitari obbligatori collettivi o generalizzati, anche di natura preventiva.

Art. 33

L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
E’ prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori.
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L’assistenza privata è libera.

Art. 39

L’organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito.
Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge.
Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

PARTE II

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I

Le Camere.

Art. 55

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di (quattrocento), (otto) dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per (trecentonovantadue) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
La Candidatura è ammessa in un solo Collegio e non sono previste candidature multiple.
Le firme di sostegno alla presentazione delle liste sono ammesse sia su cartaceo che in digitale certificato e sono egualmente obbligatorie per tutti i partecipanti alle elezioni, siano essi già in parlamento che candidati ad entrarvi.
Devono essere possibili le preferenze libere per permettere agli elettori di votare anche per candidati non presenti nelle liste dei partiti.

Nei 24 mesi precedenti le elezioni del Parlamento la legge elettorale non può essere modificata.

Art. 56 /Bis

Lista delle Candidature dirette istituzionale.
La Repubblica rimuove gli ostacoli di ordine politico e garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo anche a chi liberamente sceglie di non associarsi in partito.
Ritenendo che un accordo di rappresentanza sia possibile anche esternamente alle organizzazioni partitiche e che il vincolo di tutela fiduciaria tra Cittadino e Rappresentante si possa realizzare anche senza mediazioni e interferenze, in occasione delle elezioni di ogni livello, il Ministero degli Interni attraverso gli Uffici Elettorali del territorio, provvede ad attivare la Lista delle Candidature dirette, per permettere la candidatura ed il voto a candidati singoli che non vogliono entrare in un partito e godere comunque del legittimo diritto di elettorato attivo e passivo fuori dai partiti.

Le modalità attuative sono regolamentate da apposita Legge.

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Art. 57
Il Senato è composto da 200 membri.
La Camera dei Deputati, entro le prime due settimane dal suo insediamento e da inizio della nuova Legislatura, sorteggia 200 Senatori dall’elenco nazionale dei Sindaci in carica.
L’estrazione dei Senatori avviene con sorteggio casuale.
La accettazione delle candidature è seguita dalle Prefetture.
Nel caso di rinunce al mandato di Senatore, dimissioni o cessazioni anticipate, la Camera dei Deputati provvede entro 2 settimane alla sostituzione sempre a mezzo sorteggio casuale.
Il nuovo Senato si insedia entro un mese da inizio della legislatura.
Il mandato alla carica di Senatore dura 30 mesi e cessa in caso di scioglimento anticipato delle Camere.
Nelle due settimane che precedono la scadenza del mandato dei Senatori, la Camera ripete il sorteggio dei nuovi 200 Senatori tra i Sindaci che non hanno già ricoperto il mandato nella legislatura in corso.
I nuovi Senatori entrano in carica entro 2 settimane dallo svolgimento del sorteggio.
Le funzioni del Senato sono quelle previste dalla Costituzione vigente.
Il mandato alla carica di Senatore, non pregiudica, non modifica e non compromette il mandato di Sindaco, le sue modalità, la sua durata, la sua retribuzione.
Il Senatore che per qualche motivo decade dalla funzione di Sindaco, decade anche dalla funzione di Senatore.

Art. 58 ABROGATO
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto ((…)).
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59 ABROGATO
E’ senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
Il Senato è composto da sindaci dei comuni italiani sorteggiati ogni 30 mesi a cura della Camera dei Deputati.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti.
La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 67/Bis

I membri del parlamento sono soggetti a possibilità di revoca.
Trascorso un anno del loro mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12% degli aventi diritto al voto del collegio elettorale di elezione, o pari al 30% dei firmatari sostenitori la candidatura nel collegio elettorale di elezione o almeno al 2% dell’intero corpo elettorale nazionale, può presentare una richiesta di votazione popolare nazionale di revoca del mandato.
Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.

Art. 67/Ter

Revoca di carica monocratica istituzionale, politica o esecutiva: a partire da un terzo del mandato è facoltà dei Cittadini indire un referendum di revoca del mandato per revocare ogni singola carica monocratica istituzionale, politica o esecutiva anche se frutto di elezioni di secondo livello, compresa quella del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro, del Presidente di Regione, Presidente di città metropolitana, Presidente di Provincia, Sindaco di Comune.
Trascorso un terzo del loro mandato, un numero di elettori pari al 2% dell’intero corpo elettorale relativo al mandato che si vuole revocare, sia esso nazionale, regionale, provinciale, di città metropolitana, di comune, può presentare una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato.
La consultazione avviene tra gli elettori aventi relativo e specifico diritto.
Quando la maggioranza dei votanti si esprime a favore della revoca, il mandato monocratico è considerato revocato e deve essere intrapresa un’azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

SEZIONE II

La formazione delle leggi.

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione.

Art. 71

L’iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al Governo ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. I cittadini elettori esercitano l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza.
Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 73/Bis – Iniziativa popolare a voto parlamentare

Il popolo esercita l’iniziativa legislativa mediante proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori residenti in almeno cinque Regioni, con almeno 1.000 firme per Regione o il sostegno di cinque Consigli regionali. Le firme devono essere raccolte entro dodici mesi.

I promotori costituiscono un comitato di almeno undici elettori. Il comitato è tenuto alla pubblica trasparenza dei flussi finanziari relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il testo della proposta è depositato presso la Cancelleria della Camera dei deputati. Il Parlamento ha dodici mesi per esaminare e votare la proposta secondo le modalità dell’articolo 72.

Art. 73/Ter

Il popolo può esercitare l’iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare.
I promotori di una legge di iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in comitato composto da almeno 11 persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti di denaro relativi all’iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere almeno pari a duecentomila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali.
Il tempo per la raccolta di firme è di massimo 18 mesi.
Il testo della proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla cancelleria della Camera dei deputati.
Una legge di iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei tempi prescritti, segue l’iter legislativo previsto dall’articolo 72.
Il parlamento può prendere in esame la proposta di legge di iniziativa popolare a voto popolare. Entrambe le camere hanno il diritto di proporre al comitato di iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
In caso che il parlamento approvi la legge con gli eventuali emendamenti accettati dal comitato non si procede al voto popolare.
Il parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta popolare e la controproposta parlamentare sono sottoposte al voto popolare.

Se la legge non è stata approvata dal Parlamento entro 12 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati, la legge di iniziativa popolare e l’eventuale controproposta parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte Costituzionale, in una data da fissarsi non prima di 14 e non oltre 18 mesi dalla presentazione alla Cancelleria della Camera dei Deputati.
Se esiste una controproposta parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della iniziativa popolare o a favore della controproposta parlamentare, oppure contro entrambe.
Nel caso che la proposta e la controproposta raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l’opzione delle due che ha ottenuto più voti.
Il parlamento non può modificare la legge di iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini, per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 74 /Bis

Referendum popolare propositivo vincolante
È indetto referendum popolare per deliberare in tutto o in parte una nuova legge o atto avente valore di legge, oppure per modificarne uno vigente, su richiesta di almeno 500.000 elettori residenti in almeno cinque Regioni, con almeno 1.000 firme per Regione, o di almeno cinque Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori della Camera dei deputati.
La proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a darvi attuazione entro novanta giorni dallo spoglio delle schede.
La legge approvata non può essere modificata o derogata dal Parlamento prima di dieci anni dalla sua entrata in vigore.
Può essere modificata o abrogata in qualsiasi momento mediante un nuovo referendum popolare.

Art. 74/Ter
È sospesa l’entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richieda, entro 10 giorni dall’avvenuta approvazione, un comitato composto da 11 cittadini sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio Regionale. In seguito alla richiesta di sospensione è indetto il Referendum Confermativo se, entro tre mesi dall’avvenuta approvazione in sede parlamentare o governativa della legge o dell’atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta dalle firme di almeno  cinquantamila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali.
La proposta di legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno. Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel referendum confermativo si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.

Art. 75

E` indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono centomila elettori residenti in almeno cinque regioni diverse, in misura non inferiore a mille per ogni Regione o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le schede bianche o nulle non concorrono alla determinazione del risultato della consultazione.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 75/BIS

La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle iniziative di legge popolare a livello locale o nazionale, può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.
Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, sull’intero territorio nazionale, anche i cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano una funzione pubblica e sono quindi soggetti alle norme, doveri e responsabilità penali valide per l’esercizio di dette funzioni.
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari.

Art. 75/TER

Il Ministero dell’Interno riguardo alle proposte referendarie ed alle iniziative popolari assicura la corretta informazione tramite un apposito libretto informativo.
In esso vengono descritti per capitoli: il quesito e il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono.
Tale libretto prima di 3 settimane dalle consultazioni referendarie viene inviato ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.

Art. 75/QUATER

Le Pubbliche Amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni ed attrezzature idonei ad accogliere i cittadini che intendano incontrarsi, su richiesta ed organizzazione dei comitati promotori Iniziative o Referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto popolare.

Art. 75/ QUINQUIES

Le chiamate a referendum si svolgono secondo un Calendario referendario a cadenza periodica certa, nel fine settimana di ogni quadrimestre, svincolato da agenda del Parlamento e con un limite di 5 (cinque) quesiti referendari secondo un ordine di priorità cronologico riferito alla data di presentazione delle firme di sostegno.

Art. 75/ SEXTIES

Realizzazione di una “Corte Giuridica dei Cittadini” per la consulenza permanente e il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini (“Consulta dei Cittadini”).
Viene costituita una Corte Giuridica di consulenza permanente per il sostegno tecnico giuridico alle iniziative promosse dai Cittadini.
Alla Corte Giuridica possono rivolgersi i Cittadini per sottoporre una iniziativa referendaria quando sono costituiti in Comitato di 100 elettori.
La Corte Giuridica dei Cittadini è composta da 21 (ventuno) giudici sorteggiati ogni 5 anni dal Parlamento in un elenco di volontari non retribuiti, formato da magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo venti anni di esercizio.
La Corte Giuridica dei Cittadini elegge tra i suoi componenti, a maggioranza semplice, il Presidente, che rimane in carica per un anno, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.
I giudizi di consulenza giuridica sono redatti entro 60 giorni dal deposito del testo di proposta ed hanno carattere indicativo.

Art. 76

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Soltanto in casi straordinari, effettivi e motivati di necessità e urgenza, il Governo può adottare, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, denominati decreti- legge.
Tali provvedimenti devono essere accompagnati da una relazione tecnica che attesti e dimostri la straordinarietà, l’effettività e l’urgenza, convalidata da un parere preventivo del Presidente della Camera competente.
I decreti- legge devono essere presentati alle Camere il giorno stesso della loro adozione, che si riuniscono entro cinque giorni per esaminarli.
I decreti non possono essere convertiti in legge se non dopo l’esame in sede referente da parte di una Commissione parlamentare, che deve concludersi entro venti giorni.
La conversione in legge richiede l’approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
I decreti non convertiti perdono efficacia sin dall’inizio.

Le Camere hanno facoltà di regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
Nel caso le delibere riguardino missioni militari di uomini e mezzi in territorio straniero, il conferimento dei poteri al Governo avviene solo se il referendum popolare confermativo obbligatorio ha dato esito favorevole.

Art. 79

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi, solo dopo che il referendum confermativo obbligatorio ha dato esito favorevole.


Art. 81 – RIPRISTINO VERSIONE ORIGINALE 1948

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per quattro anni.
Il suo mandato è unico, non ripetibile e revocabile con referendum di iniziativa popolare secondo le modalità previste per le cariche monocratiche.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca elezioni nazionali a suffragio universale per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Le candidature sono contestualmente presentate dai partiti presenti in Parlamento ed è possibile anche la candidatura libera da appartenenza di partito previa sottoscrizione di mille firme di Cittadini elettori.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove.

Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I

Il Consiglio dei ministri.

Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri e da quindici Ministri, eletti direttamente dai Cittadini a suffragio universale e diretto, con sistema maggioritario a turno unico.

Apposita Legge stabilisce forme, tempi e modi.
Non è richiesta la fiducia delle Camere.
I Ministeri sono:
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero della Difesa
Ministero della Salute
Ministero dell’Istruzione e Ricerca
Ministero della Cultura
Ministero dell’Ambiente
Ministero degli Affari Esteri
Ministero delle Infrastrutture e Mobilità
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali
Ministero della Giustizia
Ministero dell’Interno
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Politiche Agricole
Ministero del Turismo
Ministero della Pubblica Amministrazione

Art. 92-bis
Il Presidente del Consiglio assume un mandato esecutivo vincolato al Piano Nazionale Pluriennale deliberato dal Parlamento.
La candidatura richiede un curriculum professionale, non un programma politico.
L’elettorato valuta competenza, integrità e capacità gestionale.

(Legge elettorale attuativa per elezione diretta del Governo)

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il mandato è quinquennale.
È possibile la revoca popolare di tutto il Governo o di singoli Ministri tramite referendum, quando la iniziativa è sostenuta dalle firme del 2% degli elettori e con la maggioranza dei votanti favorevole alla revoca.
In caso di decadenza, si procede a elezione suppletiva entro 90 giorni.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio coordina i Ministri e rappresenta l’unità del Governo.
I Ministri gestiscono i propri dicasteri nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Parlamento.
Le decisioni interministeriali sono prese in modo collegiale.

Art. 95-bis

Il Parlamento approva all’inizio di ogni legislatura il Piano Nazionale Pluriennale.
Il PNP definisce:
– obiettivi macroeconomici, sociali e le relazioni internazionali,
– priorità settoriali,
– vincoli per l’azione di Governo.

Art. 95-ter
Il Ministro dell’Economia presenta la legge di bilancio annuale, coerente con il PNP.
Il Parlamento controlla l’azione del Governo attraverso:
– Commissioni permanenti,
– Relazioni semestrali dei Ministri,
– Ufficio Parlamentare per la Coerenza Strategica,
Possibile censura tecnica per difformità rilevanti.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

SEZIONE II

La Pubblica Amministrazione.

Art. 97 – RIPRISTINO VERSIONE ORIGINALE 1948

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.

SEZIONE III

Gli organi ausiliari.

Art. 99

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
E’ organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
Ha l’iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

SEZIONE I

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101

La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103

Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull’ordinamento giudiziario può  ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre ((sedi o funzioni)) se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108

Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109

L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE II

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

TITOLO V – RIPRISTINO DEL TITOLO V COME DA COSTITUZIONE DEL 1948 (*)

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI

Art. 114. (*)

La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni.

Art. 115. (*)

Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principî fissati nella Costituzione.

Art. 116. (*)

Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d’Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

Art. 117. (*)

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l’interesse nazionale e con quello di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

Art. 118. (*)

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione l’esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

Art. 119. (*)

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

Art. 120. (*)

La Regione non può istituire dazî d’importazione o esportazione o transito fra le Regioni.
Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.
Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impegno o lavoro.

Art. 121. (*)

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l’organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Art. 122. (*)

Il sistema d’elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.
Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.

Art. 123. (*)

Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all’organizzazione interna della Regione. Lo 7statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica.

Art. 124. (*)

Un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

Art. 125. (*)

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126. (*)

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all’invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.
Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all’ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Art. 127. (*)

Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l’apposizione del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza.

Art. 128. (*)

Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.

Art. 129. (*)

Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.
Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento.

Art. 130. (*)

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

Art. 131. (*)

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi e Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

Art. 132. (*)

Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d’abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un’altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VI

GARANZIE COSTITUZIONALI

SEZIONE I

La Corte costituzionale.

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica (( . . . )), a norma della Costituzione.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici.
I giudici della Corte costituzionale sono sorteggiati fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università` in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per tre anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio
delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, e non è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni tre anni mediante sorteggio con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

SEZIONE II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo senza raccolta firme con votazione diretta dei cittadini elettori per approvazione a maggioranza dei votanti, in tutti i casi di:
– ogni modifica della Costituzione e di leggi costituzionali;
– tutte le ratifiche dei trattati internazionali e le leggi di recepimento degli stessi;
– le leggi elettorali;
– le leggi sul finanziamento dei partiti, della attività politica e sugli stipendi ed emolumenti dei Parlamentari e dei membri del Governo;
– i decreti legge entro un anno dalla loro approvazione;
– i decreti legge di urgenza entro sei mesi dalla loro approvazione;
– concessioni di infrastrutture strategiche e impianti pubblici: viabilità, autostrade, porti, aeroporti, telecomunicazioni, energia;
– installazione di impianti e tecnologie con rischio elevato per la salute pubblica e ambiente;
– aumento della aliquota della tassazione complessiva annua;
– grandi opere pubbliche (spesa complessiva finale oltre 2 miliardi di Euro);
– temi religiosi ed etici.
La legge sottoposta a referendum confermativo obbligatorio non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Art. 138/BIS

Il popolo esercita l’iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli che segue l’iter previsto per le iniziative di legge popolare a voto popolare e sostenuto da un numero di firme che deve essere almeno pari al 2% del numero degli elettori della Camera dei Deputati.

Art. 138/TER

Il popolo esercita l’iniziativa del Referendum Costituzionale, per deliberare in tutto o in parte il testo della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto in articoli quando lo richiedono il 3% degli elettori. Hanno diritto di partecipare al Referendum Costituzionale tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta di modifica della Costituzione è approvata se è approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei votanti e i 2/3 delle Regioni.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all’esito del referendum entro 90 giorni dallo spoglio delle schede.
Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum costituzionale prima che siano trascorsi 10 anni dalla sua entrata in vigore.
Il risultato del referendum costituzionale è modificabile o derogabile da un altro referendum costituzionale in qualsiasi momento.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
I
Entro due anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

II
Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni e alle Province. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Provincie ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l’esercizio.

III
La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni e alle Province.

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