ELEZIONE DIRETTA DEL GOVERNO

IMMAGINE MOTTO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

bozza di disegno di legge per l’elezione diretta del Governo della Repubblica

Premessa

La presente proposta di legge nasce dall’esigenza di rafforzare il rapporto diretto tra cittadini e Governo, aumentando la trasparenza, la responsabilità e la qualità della leadership nazionale.
Si intende dare attuazione a un principio fondamentale: il Governo deve rispondere direttamente agli elettori sia nella propria composizione sia nella qualità delle persone chiamate a ricoprire incarichi di altissima responsabilità pubblica.

La proposta di legge per l’elezione diretta del Governo, attraverso la selezione di Ministri competenti e qualificati, con la validazione delle loro competenze da parte di un Comitato di esperti accademici, stabilisce una riforma dell’attuale processo di selezione dei Ministri, introducendo una modalità elettorale che privilegia il merito, le competenze professionali e umane rispetto agli incarichi politici.
Un Comitato di Validazione sempre diverso, formato da esperti selezionati da Università pubbliche e istituzioni di eccellenza, ha il compito di validare i candidati per ciascun Ministero.
I candidati sono selezionati attraverso una graduatoria che applica il criterio delle competenze professionali e umane e successivamente sottoposti a elezione popolare.
Questa legge mira a garantire un miglior rapporto tra Cittadini e Governo, la selezione diretta di Ministri altamente qualificati, riducendo il rischio di politiche clientelari e favorendo una gestione governativa basata su competenza e trasparenza.


Finalità

La legge mira a:

  • Consentire ai cittadini di eleggere direttamente il Primo Ministro e i Ministri.
  • Garantire che i candidati siano selezionati su base professionale e non politica.
  • Rendere effettiva la separazione dei Poteri.
  • Rendere il Governo stabile per l’intera durata della legislatura (cinque anni).
  • Rafforzare la qualità tecnica e l’indipendenza personale dei futuri membri del Governo.
Punti qualificanti
1. Comitato di Validazione

La qualità dei candidati è assicurata da un Comitato di Validazione, di volta in volta formato da esperti provenienti dalle migliori istituzioni universitarie italiane esclusivamente pubbliche.
Al fine di assicurare la piena indipendenza e imparzialità del Comitato di Validazione, si è previsto che i suoi membri non possano aver ricoperto incarichi politici o di governo nei cinque anni precedenti la nomina, né possano assumerne nei cinque anni successivi alla cessazione del mandato.
Tale disciplina è volta a impedire che il giudizio sulle competenze dei candidati ai ruoli governativi possa essere influenzato da appartenenze, ambizioni o prossimità politiche, rafforzando così la neutralità dell’Organo, la credibilità del processo di selezione e la fiducia dei cittadini nel sistema istituzionale.
Questo Comitato ha il compito di:

  • Definire i requisiti professionali minimi per ciascuna carica di Governo.
  • Valutare le candidature in modo indipendente e neutrale.
  • Certificare l’idoneità dei candidati prima della loro presentazione agli elettori.

Il Comitato è:

  • Composto da accademici altamente qualificati.
  • Il suo mandato dura due anni, è unico e non rinnovabile, per garantire indipendenza.
  • Variabile nella composizione in base al numero di istituzioni universitarie pubbliche riconosciute di eccellenza, consentendo l’adattamento nel tempo (nel 2025 sono 18).
2. Selezione dei Candidati

Solo i candidati certificati dal Comitato di Validazione possono partecipare alle elezioni per i Ministeri.
Questa misura evita che logiche puramente politiche o mediatiche prevalgano sulla competenza e sull’idoneità etica e professionale.

3. Elezione diretta

Ogni elettore vota:

  • Il candidato Primo Ministro tra i quattro selezionati per meriti professionali dal Comitato.
  • Un candidato tra i quattro selezionati per meriti professionali dal Comitato per ciascuno dei 15 Ministeri.

In tal modo, si assicura una scelta libera e consapevole dei singoli responsabili di settore.

4. Stabilità di Governo

Il Governo così eletto ha una durata fissa di cinque anni e non è soggetto a crisi parlamentari o a giochi di palazzo, rafforzando la continuità dell’azione di governo.

Conclusione

Questa proposta rappresenta una innovazione istituzionale profonda e risponde a una domanda diffusa di maggiore coinvolgimento dei cittadini nella scelta del potere esecutivo, di maggiore competenza nella classe dirigente e di maggiore stabilità nell’amministrazione dello Stato.

Si favorisce un Governo degli eletti, composto da persone di provata competenza e integrità, scelte direttamente dal popolo, con un meccanismo di selezione e controllo che unisce merito e democrazia.
In questo modo si ottiene anche una maggiore separazione di poteri tra Legislativo ed Esecutivo in modo che ognuno possa svolgerli al meglio, in trasparenza e controllo democratico.


TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1

(Principio generale)
Il Governo della Repubblica Italiana è composto dal Primo Ministro e da quindici Ministri, i cui candidati sono selezionati attraverso una procedura elettorale diretta, basata su criteri di competenza professionale e umana, validati da un apposito Comitato di esperti accademici, esterno alla politica.


Articolo 2

(Comitato di Validazione delle Competenze)

  1. Il Comitato di Validazione delle Competenze è costituito da membri selezionati tra accademici e professionisti altamente qualificati nelle rispettive aree di competenza.
  2. I membri del Comitato sono designati dalle Università e istituzioni eccellenti esclusivamente pubbliche riconosciute (nel 2025 sono 18), in base alla loro expertise nelle materie specifiche relative ai Ministeri
  3. Qualora il numero delle istituzioni pubbliche di eccellenza aumenti, il numero dei componenti del Comitato può essere conseguentemente rideterminato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’Istruzione e del Merito, sentite le istituzioni interessate, mantenendo l’equilibrio di rappresentanza.
  4. Ciascuna Università o istituzione di eccellenza designa due membri ogni biennio di mandato (2025: 18 x 2 = 36).
  5. I membri del Comitato di Validazione devono soddisfare i seguenti requisiti:
  • Avere una comprovata esperienza professionale e accademica nelle aree di competenza dei Ministeri.
  • Essere scelti tra persone con età minima di 40 anni.
  • non devono aver ricoperto incarichi politici o di governo nei cinque anni precedenti la nomina, né possono assumerne nei cinque anni successivi alla cessazione dell’incarico.
  1. Il Comitato di Validazione ha il compito di selezionare i candidati idonei per la carica di Primo Ministro e Ministro sulla base delle qualifiche professionali e umane, validando i loro curricula e la loro idoneità a ricoprire i ruoli proposti.
  2. Il Comitato di Validazione rimane in carica per due anni, con un mandato conferito una tantum per ciascun ciclo governativo e non rinnovabile, che ha inizio dal termine dei due anni alla fine del mandato governativo.
  3. La composizione del Comitato viene rinnovata ogni cinque anni, sulla base delle designazioni delle Università di eccellenza pubbliche e delle istituzioni accademiche.
  4. Retribuzione dei Membri del Comitato di Validazione
  • Il compenso annuale per ciascun membro del Comitato di Validazione è pari alla metà della retribuzione mensile lorda di un Parlamentare, come stabilito dalla legge annuale di bilancio, e sarà corrisposto su base annuale, suddiviso in rate mensili. Tale compenso è aggiuntivo a quello eventualmente ricevuto dai membri per altri incarichi nelle Università di appartenenza che permangono di diritto.
  • La retribuzione è soggetta a tassazione secondo la normativa fiscale vigente.
  • Ai membri del Comitato di validazione viene riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio delle loro funzioni, incluse le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le disposizioni in vigore per i pubblici funzionari.

Articolo 3

(Formazione delle liste di candidati)

  1. Il Comitato di Validazione, sulla base dei criteri di competenza e idoneità, redige una graduatoria dei candidati idonei per ciascuna posizione di Ministro.
  2. Ogni graduatoria prevede un massimo di quattro candidati per Ministero, che vengono ammessi alla fase di voto popolare.
  3. In caso di parità tra due o più candidati nella graduatoria finale, si applica il criterio dell’età maggiore per determinare la posizione preferita.

Articolo 4

(Procedura elettorale)

  1. L’elezione dei Ministri avviene attraverso un voto popolare, organizzato con modalità che consentano la selezione diretta del Primo Ministro e dei Ministri.
  2. Gli elettori ricevono una scheda unica suddivisa in sedici sezioni, corrispondenti alle cariche da ricoprire. In ciascuna sezione sono riportati i nomi dei candidati, con un sintetico profilo professionale validato dal Comitato di Validazione.
  3. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per ciascuna carica. È facoltà dell’elettore astenersi dal voto su una o più cariche.

Articolo 5

(Modalità di formazione delle liste dei candidati e di svolgimento del voto popolare)

  1. Per ciascuna delle posizioni di Primo Ministro e dei quindici Ministri competenti, il Comitato di Validazione redige una graduatoria dei candidati idonei, sulla base dei requisiti professionali e umani stabiliti.
  2. Sono ammessi alla consultazione elettorale i primi quattro candidati di ciascuna graduatoria. In caso di parità tra più candidati nella graduatoria finale, viene preferito il candidato di età maggiore.
  3. Gli elettori ricevono una scheda unica suddivisa in sedici sezioni corrispondenti alle posizioni da ricoprire. In ciascuna sezione sono riportati i nomi dei candidati ammessi, con sintetica indicazione del profilo professionale validato.
  4. L’elettore può esprimere una sola preferenza per ciascuna posizione. È facoltà dell’elettore astenersi dal voto su una o più sezioni della scheda.
  5. Per ogni carica risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi. In caso di parità di voti, si procede a dare la precedenza al candidato di età maggiore.

Articolo 6

(Nomina dei Ministri)

  1. Il Governo è formato dal Primo Ministro e dai Ministri eletti, sulla base dei risultati della votazione popolare, e nominato dal Presidente della Repubblica secondo le modalità previste dalla Costituzione.
  2. La nomina dei Ministri è definitiva e non può essere modificata dal Parlamento o da altre autorità politiche.
  3. Ogni Ministro è responsabile del proprio Ministero e agisce secondo i principi di competenza e trasparenza.

Articolo 7

(Casi di parità)

  1. Nel caso in cui vi sia una parità di voti tra due o più candidati per una carica, la precedenza sarà data al candidato di età maggiore.
  2. Il Comitato di Validazione, in caso di parità nelle graduatorie, applica lo stesso criterio per determinare l’ordine di eleggibilità.

Articolo 8

(Esecuzione della legge e attuazione)

  1. Il Governo deve dare attuazione alle disposizioni di questa legge in un termine di 90 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.
  2. Le modifiche legislative per implementare la presente legge sono da considerarsi vincolanti per il futuro Governo e il sistema politico italiano.




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